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Regolamento I.C.I. Stampa E-mail
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Mercoledì 27 Agosto 2008 12:10

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO

PROVINCIA DI L’AQUILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (l.C.I.)

CAPO I

NORME GENERALI

 Art. 01

Oggetto e scopo del regolamento

1.Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.



2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 dei D.Igs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonchè dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997,n. 449.

3. le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.


Art. 02

Integrazioni
(art. 3 D.lgs n. 504/92)

1.Ad integrazione dell'art. 3 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 03

Terreni considerati non fabbricabili

(Dlgs n. 446/97, art.59, c. 1 lett. a)

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.


Art. 04
Immobili dello Stato e degli Enti pubblici
(Dlgs n. 446/97, art. 59, c.1 lett. b)


1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art, 7 comma 1 lett. a) del Dlgs.n. 504/92, l'esenzione ivi, prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dell’Ente non commerciale utilizzatore, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle aziende e unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dare Camere di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purchè lo siano in modo prevalente.


Art. 05

Immobili degli Enti non commerciali

(Dlgs n. 446/97 art. 59 c. 1 lett. c)


1. L’esenzione dell'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del Dlgs n.504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i ) del testo unico imposte sul redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.05.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente non commerciale utilizzatore.


2. L'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) dei D.lgs n. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 04.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto n. 460/97.

Art. 06


1. Agli effetti dell'applicazione della agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina anche se non ubicati nello edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta,altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’ imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.


4. Le disposizioni di cui al precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.


Art. 07
Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito.
(D.lgs n. 446/97 art. 59 c. 1 lett. e)


1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art 8, comma 3 dei decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale.


2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta a prescindere dal grado dì parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.

Art. 08

Versamenti dei contitolari
(D.lgs n. 446/97 art. 59 c. 1 lett. i)


1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 09

Modalità di pagamento

(D.lgs n. 446/97 art. 59 c. 1 lett. n)


1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
b) versamento nei conto correnti postali intestato al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria" ;
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella 'della stanza compensazione;
e) carta di credito di istituto finanziano convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa " valuta fissa per il beneficiario " per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.

CAPO Il

NORME SANZIONATORIE


Art.10
Irrogazione della sanzione
(D.lgs n. 446/97 art. 59 c. 1 lett. l) ed m)

1)l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 14 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all'art. 17 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 472, come modificato dall'art. 2 lett. h) del D.lgs 05.06.1998 n. 203, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente nel Regolamento Per l’accertamento con adesione dei tributi approvato con delibera C.C.n.53 del 28/11/1998

CAPO III

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Art. 11

Attrezzature e dotazione- Compenso incentivante
D.lgs n, 446/97, art. 59 c. 1 lett. p)

in relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) dei comma 1 dell'art. 59 del D.lgs 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale ivi addetto. Si osservano le modalità seguenti:

La Giunta Municipale appena a conoscenza dei relativi dati determina con delibera due misure di percentuali:
-l'una, non superiore al 2% a valere su gettito dell’ Ici riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
-l'altra, non superiore al 10 %, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per ICI nell'esercizio trascorso a causa dei perseguimento dell'evasione rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti dì attrezzature e dotazioni per l 'UFFICIO TRIBUTI e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile in base ai seguenti criteri generali:
a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche dell'ufficio tributi, nella misura l massima dell' 80 % della sommatoria dell'importo come sopra determinato;
b) per l'arredamento dell'ufficio tributi, nella misura. massima del 5% della sommatoria dell'importo come sopra determinato;
c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto al tributo ICI nella misura comunque non superiore al 10
% della sommatoria dell'importo come sopra determinato
La liquidazione del compenso incentivante sarà disposta dal Responsabile del servizio tributi entro sei mesi dalla delibera giuntale appena sopra riportata.


CAPO IV
NORME FINALI
Art.12
Vigenza


1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2000

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 13

Casi non previsti

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento e giusto l'art. 52 del Dlgs n. 446/97, troveranno applicazione

a) Leggi Nazionali e Regionali;
b) Lo Statuto Comunale;
c) I regolamenti Comunali;

Art. 1 4
Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 1 5

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consigliare di adozione, il regolamento:
- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio
- é inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprite 1998 dei Ministero delle Finanze.
- a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n- 241, sarà tenuto a disposizione dei pubblico poichè possa predelle visione in qualsiasi momento.

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 29 Agosto 2008 00:50 )
 
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