Informazioni generali ICI Stampa
Scritto da WEB Master   
Mercoledì 02 Aprile 2008 23:56

Soggetti ICI

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario. Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile, ossia la "base imponibile". A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni agricoli. Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a: · 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1); · 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D); · 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1). Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati; per questi si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Dichiarazione

La DICHIARAZIONE ICI deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni entro il termine previsto per la presentazone della "dichiarazione dei redditi". La dichiarazione non deve invece essere presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nell'anno precedente, o che sono comunque esenti o esclusi dall'I.C.I. La dichiarazione (vd. mod. n. 2) va consegnata direttamente al Comune - Ufficio I.C.I. - oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno all'Ufficio I.C.I.

Versamenti

Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato in due rate: - il 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, entro il 30 giugno; - il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso (calcolato sulla base dell'aliquota e della detrazione dell'anno medesimo, entro il 20 dicembre. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del comune tramite apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a "Servizio Riscossione Tributi - I.C.I., oppure direttamente al concessionario. Dovunque si paghi, il modulo di versamento è identico ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell'I.C.I. competente. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio I.C.I. del Comune entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. L'imposta non è dovuta se complessivamente (acconto saldo) è uguale o inferiore a € 21,00; viceversa l'imposta è dovuta a saldo se i singoli versamenti, ancorché inferiori a € 21,00, cumulativamente risultino superiori a € 21,00. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l'apposito modulo e presentandolo presso l'Ufficio I.C.I.. Tale agevolazione prevede: · 1/8 della sanzione (3,75%) con pagamento entro un mese; · 1/5 della sanzione (6%) con pagamento oltre un mese, ma entro l'anno. In ambedue i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali (3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle maggiori somme pagate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento (art. 13 del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992).

Violazione e ravvedimento

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cd."ravvedimento operoso" è prevista dall'art 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge dispone che "in caso di ravvedimento operoso avvenuto prima che la violazione sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza,la sanzione è ridotta: ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle ommissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'ommissione o dall'errore(..). Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La Circolare del Ministero delle Finanze n.180/E del 10/07/1998 ha chiarito l'applicazione di questo istituto affermando che "il soggetto che ha omesso, per intero o parzialmente, di versare un'imposta alla prescritta scadenza (nel caso dell'I.C.I. entro il 30/06 per l'acconto e il 20/12 per il saldo) può rimediare all'inadempimento entro 30 giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione della sanzione a 1/8 (vale a dire 3,75%, dato che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce, per tutti i tributi, che ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto è punita con una sanzione del 30%), oppure, a propria scelta, entro il più ampio margine di un anno dalla commessa violazione usufruendo in tal caso della riduzione della sanzione ad 1/5, cioè al 6% (tale riduzione è stata modificata da 1/6 a 1/5). La circolare 184/E chiarisce anche come materialmente può essere perfezionato il ravvedimento operoso. "Il pagamento va effettuato tramite lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare l'I.C.I. in autotassazione. Nel caso vengano sanati omessi/parziali versamenti, esso va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza. Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi (calcolati al tasso legale - 5% fino al 31/12/1998, 2,5% dal 01/01/1999 al 31/12/2000, 3,5% dal 01/01/2001, 3% dal 01/01/2002 - con maturazione giorno per giorno). La somma che si va a versare deve invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi . 

Ultimo aggiornamento ( Domenica 05 Aprile 2009 00:09 )