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Nuovi limiti di età per il rilascio di carte di identità Stampa E-mail
Scritto da WEB Master   
Venerdì 03 Giugno 2011 11:54

SERVIZIO CARTE D’IDENTITÀ

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Visto l’art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, da ultimo modificato dall’art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 15 del 26 maggio 2011;

RENDE NOTO:

Che è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, prima fissato in anni quindici, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza o la dimora nel Comune. Ai non residenti la carta d’identità è rilasciata previa nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ufficio.

E’ stabilita la seguente validità temporale di tale documento, diversa a secondo dall’età del richiedente:

a) Anni tre se è rilasciata ai minori di anni tre;

b) Anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;

c) Anni dieci per i maggiori di età.

La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.

Per il minore di anni quattordici l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E’ opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità.

Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Ogni altra informazione può essere chiesta a questo Servizio durante l’orario d’ufficio.

Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 03/06/2011

Il Responsabile del servizio

TRIESTE CANALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 17 Novembre 2011 19:27 )
 
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