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Mercoledì 02 Aprile 2008 23:48

Pubblicazione di matrimonio

Esistono tre tipi di matrimonio riconosciuti dallo Stato italiano:

  1. • Il matrimonio civile
  2. • Il matrimonio religioso di tipo cattolico (concordatario)
  3. • Il matrimonio religioso di rito non cattolico (acattolico).

Per tutti è necessario che le pubblicazioni siano affisse negli uffici comunali per 8 giorni. Il certificato di eseguita pubblicazione è rilasciato dopo 3 giorni, ha validità 6 mesi ed è idoneo per contrarre matrimonio in qualsiasi Comune italiano.

Modalità di richiesta

La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi (nubendi).

Gli sposi produranno solo i seguenti documenti:
Richiesta di Pubblicazioni del Parroco o di altro Ministro di culto, dinanzi al quale i futuri sposi intendono contrarre matrimonio con rito religioso.

Per gli stranieri: nulla-osta al matrimonio (art. 116 c.c.) rilasciato dalle autorità competenti (Ambasciata/Consolato) debitamente tradotto in lingua italiana ed eventualmente legalizzato.

Per i minori che abbiano compiuto 16 anni è necessario che gli stessi presentino l’Autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei minori. N.B.: il matrimonio non è consentito ai minori di anni 16.

L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo € 14,62.


La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio (art. 162 Codice Civile) previo opportuno preavviso:
all’Ufficiale di Stato Civile al momento della firma dell’atto di richiesta di pubblicazione, nel caso di matrimonio civile.
al Parroco, nel caso di matrimonio religioso. In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni. Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso il notaio trasmette l’atto al Comune).

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 03 Aprile 2009 00:43 )
 
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