| Regolamento concessione tributi |
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| Scritto da WEB Master | |
| Mercoledì 27 Agosto 2008 11:19 | |
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COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO PROVINCIA DELL'AQUILA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARIA PERSONE ED ENTI (approvato con delibera consiliare n. 39 del 15.10.1993) CAPO I Criteri Generali Art. 1 Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed.ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 della Legge 7/8/1990. n. 241. Art. 2 Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda dagli interessati, indirizzate al Sindaco,nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, volontariato, assistenza. Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II Art. 3 Le domande degli interessati, dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modulo predisposto dall’Amministrazione) entro il 30 giugno di ogni anno e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta. le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale. Le sovvenzioni e/o i contributi verranno concessi nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Ente con l'obbligo da parte del destinatari di documentare entro un anno dalla concessione l'utilizzo degli stessi, attraverso documenti,probatori, pena la restituzione del contributo. Art. 4 A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione. Art. 5 Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale a seguito di una relazione, contenente il parere sulla contabilità finanziaria, da parte del responsabile appositamente nominato dal Sindaco. Art. 6 Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione. La graduatoria formulata dalla Giunta Comunale sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione. Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta che decide in via definitiva. Art. 7 Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico- amministrativi dell'Ente. così come delineati dallo Statuto del Comune di Castelvecchio Calvisio. CAPO IIDISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE Art. 8 L’erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini che vengano a trovarsi in condizioni, che per situazioni connesse al loro stato permanente. Art. 9 L'Assistenza di cui al presente Regolamento si può strinsecare in sussidi in denaro (una tantum o,continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigente del richiedente (mensa fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, etc.). Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n°616/1977 )L’assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle Leggi di P.S. 'approvato con R.D. 18 giugno 1931. n. 773. Art. 10 Nei casi sopraindicati il Comune provvede a segnalare il caso al Servizio Sociale della U.L.S.S. affinché esso contatti gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi invitando a presentare e prestare gli alimenti secondo tutte le azioni atte a salvaguardare l"interesse degli inabili. Art. 11 Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell’intervento assistenziale l'età, il sesso, la religione, le idee politiche,l’ambito sociale, la razza. Art. 12 Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto in primo luogo,delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se a particolari ragioni di origine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata un’altra forma assistenziale. Art. 13 Le domande degli interessati di cui all’art. 8 dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile. I richiedenti che beneficino comunque, di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il titolo di pensione in godimento. La giunta Comunale dovrà individuare criteri di valutazione oggettivi, e validi annualmente, per il diniego all'assistenza, tenendo conto del reddito complessivo familiare compreso quelli dei parenti conviventi che non risultano sullo stato di famiglia. Art. 14 La Giunta Comunale qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio. Art. 15 Le decisioni della Giunta Comunale sulla richiesta di intervento assistenziale vengano comunicate agli interessati con note formali. Art. 16 L'erogazione dell'assistenza in forme, diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e qualità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense,indumenti, combustibili, etc.). Art. 17 L'Attività assistenziale svolta a favore dei grandi invalidi dei lavoro e degli invalidi minori, trasferita alle Regioni e ai Comuni con D.P.R. 18/4/1979 e svolte precedentemente dall'I.N.A.I.L. verrà attivata, fermo restando i trasferimenti operati dalla Regione. nel modo seguente: A- contributo una volta sola nell’anno; B- n. 4 fasce di invalidi suddivise in percentuali di invalidità e' superstiti:dall’11 al 32% dal 33 al 79% dall’80 al 100% superstiti Gli importi da elargire agli aventi diritto in proporzione alle percentuali d'invalidità saranno stabiliti dalla Giunta Comunale nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio d'esercizio. Gli invalidi dovranno presentare per ottenere la prestazione tutta la documentazione atta ad attestare l’effettiva invalidità. Art. 18 L'erogazione degli interventi e servizi socio assistenziali a favore dei minori aventi titolo sarà disciplinata con apposito Regolamento da emanarsi ai sensi della L.R. 14/2/1989, n° 15.- |
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| Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 27 Agosto 2008 12:26 ) |




